Art. 10.

      1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Durata dell'incarico e temporaneità delle funzioni»;

 

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          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. I presidenti delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari durano in carica non oltre cinque anni e alla scadenza sono nominati, anche in soprannumero, presidenti di sezione presso la commissione di appartenenza. I medesimi possono concorrere per la nomina ad altro posto di presidente di corte di appello tributaria o di tribunale tributario dopo due anni dalla cessazione dell'incarico precedente. I presidenti delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione si intendono nominati nel giorno e nel mese dell'anno di entrata in vigore della medesima disposizione corrispondenti al giorno e al mese di immissione nella funzione di presidente»;

          c) il comma 5 è abrogato.